Rischio incendi boschivi: misure generali di prevenzione

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Misure in vigore nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 30 settembre.

Data:

30 Maggio 2025

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Descrizione

L’Ordinanza Sindacale n. 7 del 30 maggio 2025, emanata dal Comune di Pontinia (LT), stabilisce misure preventive contro il rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità, compreso tra il 15 giugno e il 30 settembre di ogni anno, come stabilito dalla Regione Lazio nel Piano AIB 2023-2025.
L’ordinanza sostituisce la precedente n. 8 del 2016 e integra normative nazionali e regionali in materia ambientale e di protezione civile.

Il provvedimento impone divieti assoluti in tutte le aree a rischio o ad esse adiacenti, come accendere fuochi, usare apparecchi che producono scintille, fumare, lanciare razzi o lanterne volanti, e transitare con mezzi a motore caldo sopra vegetazione secca. È obbligatoria la pulizia e manutenzione dei terreni (sia urbani che rurali), con fasce di protezione di almeno 5 metri da mantenere libere da vegetazione infiammabile. In particolare, i proprietari e gestori di aree agricole, boschive, urbane e infrastrutture (es. strade, ferrovie) devono garantire costante cura e messa in sicurezza dei terreni, tagliando l’erba, potando alberi e rimuovendo materiali di scarto.

Viene vietata la bruciatura delle stoppie e residui vegetali nel periodo estivo, così come la bruciatura della vegetazione spontanea nei terreni incolti. Le attività turistiche, strutture ricettive e aziende di trattamento rifiuti devono adottare specifiche misure antincendio, con obbligo di mantenere presidi di sicurezza.

La Polizia Locale e altri organi di controllo sono incaricati della vigilanza e dell’irrogazione delle sanzioni amministrative: da 173 a 694 euro per inadempienze su aree incolte, fino a 50.000 euro per chi provoca incendi nel periodo vietato. In caso di mancata esecuzione degli interventi prescritti, il Comune può procedere in danno, addebitando le spese ai trasgressori.

La cittadinanza è invitata a segnalare eventuali situazioni di rischio alle autorità competenti (112, 115, 1515, ecc.). L’ordinanza è immediatamente esecutiva, pubblicata all’Albo Pretorio e trasmessa agli enti interessati, tra cui Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Prefettura, Carabinieri, e gestori di servizi pubblici. È ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni.

In allegato il provvedimento.

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Ultimo aggiornamento: 30/05/2025, 15:59

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