Descrizione
IL SINDACO
ORDINA
Art. 1 - Ambito di applicazione
La presente ordinanza si applica alle attività musicali e di intrattenimento svolte presso:
- pubblici esercizi;
- attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- circoli, associazioni ed enti privati;
- strutture ricettive;
- impianti sportivi;
- aree pertinenziali esterne, dehors e spazi aperti al pubblico;
- ogni altra attività autorizzata comportante diffusione sonora.
Art. 2 - Orari delle attività musicali
Nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della presente ordinanza e il 30 settembre 2026, le attività musicali e di intrattenimento, comprese le esibizioni dal vivo, i DJ set, i trattenimenti danzanti, il karaoke e ogni altra forma di diffusione sonora, sono consentite nei seguenti orari:
- dalla domenica al giovedì fino alle ore 24:00;
- il venerdì e il sabato fino alle ore 01:00 del giorno successivo.
Allo scadere degli orari sopra indicati dovrà cessare ogni forma di diffusione musicale amplificata.
Art. 3 – Prescrizioni
La presente ordinanza disciplina esclusivamente gli orari di svolgimento delle attività musicali e di intrattenimento.
Restano fermi:
- il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente;
- il rispetto delle prescrizioni contenute nella Classificazione Acustica del Territorio Comunale approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29/07/2008;
- l'obbligo di acquisire le autorizzazioni eventualmente previste dalla normativa vigente per lo svolgimento di attività rumorose temporanee;
- l'osservanza di tutte le prescrizioni impartite dagli uffici comunali competenti e dagli organi preposti al controllo.
La presente ordinanza non costituisce deroga ai limiti acustici vigenti, né alle disposizioni contenute nella normativa statale e regionale in materia di inquinamento acustico.
Art. 4 – Vigilanza
La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricate dell'esecuzione e della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.
Art. 5 – Sanzioni
Salvo che il fatto costituisca reato o sia soggetto a specifiche disposizioni sanzionatorie previste dalla normativa vigente, le violazioni alla presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.
In allegato copia completa dell'Ordinanza Sindacale.