Attività musicali e di intrattenimento: disciplina degli orari nel periodo estivo

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Ordinanza Sindacale n. 38 del 16-07-2026 in vigore dalla data di emanazione fino al 30 settembre 2026.

Data:

16 Luglio 2026

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Descrizione

IL SINDACO
ORDINA

Art. 1 - Ambito di applicazione

La presente ordinanza si applica alle attività musicali e di intrattenimento svolte presso:

  • pubblici esercizi;
  • attività di somministrazione di alimenti e bevande;
  • circoli, associazioni ed enti privati;
  • strutture ricettive;
  • impianti sportivi;
  • aree pertinenziali esterne, dehors e spazi aperti al pubblico;
  • ogni altra attività autorizzata comportante diffusione sonora.

Art. 2 - Orari delle attività musicali

Nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della presente ordinanza e il 30 settembre 2026, le attività musicali e di intrattenimento, comprese le esibizioni dal vivo, i DJ set, i trattenimenti danzanti, il karaoke e ogni altra forma di diffusione sonora, sono consentite nei seguenti orari:

  • dalla domenica al giovedì fino alle ore 24:00;
  • il venerdì e il sabato fino alle ore 01:00 del giorno successivo.

Allo scadere degli orari sopra indicati dovrà cessare ogni forma di diffusione musicale amplificata.

Art. 3 – Prescrizioni

La presente ordinanza disciplina esclusivamente gli orari di svolgimento delle attività musicali e di intrattenimento.

Restano fermi:

  • il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente;
  • il rispetto delle prescrizioni contenute nella Classificazione Acustica del Territorio Comunale approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29/07/2008;
  • l'obbligo di acquisire le autorizzazioni eventualmente previste dalla normativa vigente per lo svolgimento di attività rumorose temporanee;
  • l'osservanza di tutte le prescrizioni impartite dagli uffici comunali competenti e dagli organi preposti al controllo.

La presente ordinanza non costituisce deroga ai limiti acustici vigenti, né alle disposizioni contenute nella normativa statale e regionale in materia di inquinamento acustico.

Art. 4 – Vigilanza

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricate dell'esecuzione e della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.

Art. 5 – Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato o sia soggetto a specifiche disposizioni sanzionatorie previste dalla normativa vigente, le violazioni alla presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

In allegato copia completa dell'Ordinanza Sindacale.

A cura di

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Ultimo aggiornamento: 16/07/2026, 18:04